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Sez. 3, Ordinanza n. 33360 del 19/12/2024 (Rv. 673236-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE | Separazione consensuale o divorzio congiunto - Accordi tra i coniugi - Clausola costitutiva del diritto reale di abitazione - Mancanza delle dichiarazioni catastali ed urbanistiche di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 - Nullità formale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673236-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE

La clausola dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta costitutiva del diritto reale di abitazione è nulla se mancano le dichiarazioni catastali ed urbanistiche di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, implicando la costituzione di un diritto reale immobiliare, rientra nell'ambito applicativo del citato comma 1-bis.

Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 4, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)