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Sez. U - , Sentenza n. 21761 del 29/07/2021 (Rv. 661859 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE | Separazione consensuale o divorzio congiunto - Accordi tra i coniugi - Clausole implicanti l'attribuzione di beni immobili ai coniugi o ai figli - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661859-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l'ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Proc. Civ. art. 711, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)