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Sez. 1, Sentenza n. 42172 del 23/06/2023 Cc. (dep. 17/10/2023) Rv. 285374 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Misure di prevenzione patrimoniali - Art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. Add. CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285374-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 Prot. Add. CEDU, in tema di accessibilità e prevedibilità, per "deficit" di determinatezza della previsione normativa che radica la pericolosità, nella parte in cui indica, quali destinatari di misura di prevenzione, i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, in quanto i possibili destinatari della misura possono comprendere che la condotta suscettibile di dar luogo all'affermazione di pericolosità soggettiva è riferita alla partecipazione a tal genere di consorterie o a quei comportamenti comunque funzionali, anche "ab externo", al raggiungimento degli scopi delle stesse.

Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. A CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)