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Sez. 5, Sentenza n. 40763 del 01/10/2024 Cc. (dep. 06/11/2024) Rv. 287229-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Possibilità di espletamento di nuove indagini e di acquisizione di nuove prove in grado di appello - Ricorribilità per cassazione solo per violazione di legge del decreto emesso dalla corte di appello in base alle nuove acquisizioni - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287229-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1-bis e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non è escluso che la corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove e dell'art. 10, comma 3, del predetto d.lgs nella parte in cui limita al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie, posto che il doppio grado di giudizio non costituisce principio di rilevanza costituzionale e la ricorribilità per sola violazione di legge assume portata generale in materia di misure di prevenzione in ragione delle loro peculiarità.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 19 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)