Sez. 6 - 1, Sentenza n. 22179 del 30/10/2015 (Rv. 637727 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Contratto di conto corrente bancario - Convenzione di interessi variabili - Riferimento a parametri che ne consentano la precisa determinazione - Necessità - Riferimento agli usi praticati su piazza - Inidoneità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 com. 3, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)