Sez. 3, Sentenza n. 12276 del 19/05/2010 (Rv. 613116 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Interessi ultralegali - Pattuizione - Atto scritto - Necessità - Regime anteriore alla legge n. 154 del 1992 - Determinazione convenzionale "per relationem" - Ammissibilità - Requisiti - Univocità - Riferimento alle condizioni usualmente praticate - Ammissibilità - Condizioni - Esistenza di discipline vincolanti su scala nazionale - Necessità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI
In tema di contratti di mutuo, affinchè una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse; tale condizione, che nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 può ritenersi soddisfatta anche "per relationem", attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, postula, nel caso di rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, l'esistenza di discipline vincolanti fissate su scala nazionale con accordi di cartello, restando altrimenti impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. (In applicazione dei suddetti principi, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ritenendo valida la clausola che prevedeva la corresponsione di "interessi attivi composti bancari" in un periodo in cui tale prassi era diffusa, ma non esistevano discipline vincolanti, aveva quantificato gli interessi in base al "prime rate", benchè nella pratica possano trovare applicazione tassi inferiori o superiori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)