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Sez. 3, Sentenza n. 1599 del 09/05/1969 (Rv. 340519 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE - RESPONSABILITA PER DANNI A TERZI - LIMITI - COSA LOCATA IN USO DEL CONDUTTORE - DOVERE DI CUSTODIA DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1969-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340519-01

RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - LOCAZIONE - OBBLIGAZIONE DEL LOCATORE - RESPONSABILITA PER DANNI A TERZI - LIMITI - COSA LOCATA IN USO DEL CONDUTTORE - DOVERE DI CUSTODIA DEL CONDUTTORE.*

In tema di responsabilita per danni a terzi, se e vero che la locazione di immobile non sempre determina la esclusione dell'Obbligo di custodia della cosa locata o di singole parti di essa a carico del locatore, tuttavia e anche certo che le cose di cui viene consentito l'uso al conduttore, passando nella sua detenzione, debbono essere da lui custodite, almeno in relazione a tale uso, onde impedire danni a terzi. (nella specie, il conduttore di un magazzino sito nel cortile di uno stabile aveva lasciato aperta ed incustodita una botola per lo scarico dei materiali, si che altro conduttore di un magazzino adiacente, uscito nel cortile, dopo aver fatto pochi passi, cadeva nel sottostante scantinato, riportando lesioni personali. Il SC, ha ritenuto, che correttamente i giudici di merito avevano affermato la responsabilita esclusiva del conduttore che aveva lasciato la botola aperta, enunciando il principio che precede). (V. N.2231-68, massima n.334474 n.2139-66, massima n.324167).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)