Sez. 3, Sentenza n. 1992 del 03/06/1976 (Rv. 380807 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - SCALA ESTERNA AD UN APPARTAMENTO DI ABITAZIONE - CATTIVA MANUTENZIONE - CONSEGUENTI LESIONI DI UNA PERSONA CADUTA DA DETTA SCALA - RESPONSABILITA DEL TITOLARE DEL POTERE DI CUSTODIA - DEL LOCATORE DELL'APPARTAMENTO - CONFIGURABILITA - DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - SCALA ESTERNA AD UN APPARTAMENTO DI ABITAZIONE - CATTIVA MANUTENZIONE - CONSEGUENTI LESIONI DI UNA PERSONA CADUTA DA DETTA SCALA - RESPONSABILITA DEL TITOLARE DEL POTERE DI CUSTODIA - DEL LOCATORE DELL'APPARTAMENTO - CONFIGURABILITA - DEL PROPRIETARIO O DEL CONDUTTORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Del danno derivato dalla cattiva manutenzione di una scala esterna ad un appartamento d'abitazione e delle conseguenti lesioni riportate da una persona caduta dalla scala stessa deve rispondere il locatore dell'appartamento, quale titolare del potere di custodia (art 2051 cod civ) sulla scala stessa. Di esso danno non risponde il proprietario, che non abbia la detenzione materiale della scala e non eserciti percio su di essa quel potere fisico che e necessario e sufficiente perche sorga la responsabilita per danno cagionato da cose in custodia; ne risponde il conduttore dell'appartamento, che non ha la disponibilita totale ed esclusiva della scala e non ha percio l'Obbligo di vigilare e controllare l'agibilita di essa. (V 3405/69, mass n 343489; (V 2895/69, mass n 342725; (V 1599/69, mass n 340519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)