Sez. 5 - , Sentenza n. 24255 del 30/09/2019 (Rv. 655152 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Trattamento preferenziale per prodotti c.d. “originari” su accordi tra Paese esportatore ed UE - Regime preferenziale in favore dell’operatore commerciale - Contestazione sulla sua indebita fruizione - Onere prova - Oggetto.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, il trattamento daziario preferenziale relativo a prodotti cd. "originari", in quanto provenienti direttamente da un Paese esportatore col quale l'Unione europea abbia sottoscritto accordi cd. "preferenziali", e scortati da certificati FORM A, costituisce un regime preferenziale in favore dell'operatore commerciale, il quale, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla indebita fruizione dello stesso, è gravato dell'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa comunitaria per goderne, compreso quello del "trasporto diretto" delle merci, producendo all'autorità doganale, competente ad espletare le formalità di importazione, il certificato di non manipolazione o altra documentazione equipollente.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 78 com. 1 lett. B, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 78 com. 1 lett. C, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 98, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)