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Sez. 5 - , Sentenza n. 7976 del 21/03/2019 (Rv. 653335 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Certificato di autenticità e certificato di origine - Distinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653335-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali all'importazione, mentre il certificato di autenticità delle merci è volto ad ottenere un trattamento tariffario favorevole, fondato sulla natura o sulla destinazione particolare di determinati beni, il certificato di origine è necessario per conseguire, in considerazione della provenienza di un certo tipo di merce, un trattamento tariffario preferenziale, per il cui riconoscimento l'importatore può esibire la documentazione utile, in deroga alla regola generale, anche dopo la dichiarazione di importazione dalla quale sorge l'obbligazione doganale, sicché i dazi prelevati prima della presentazione del certificato d'origine non possono essere considerati legittimamente dovuti ai sensi dell'art. 236 del cd. Codice doganale comunitario.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 21, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)