Sez. U, Sentenza n. 1540 del 25/05/1971 (Rv. 351912 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI DEL DANNEGGIATO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - OBBLIGHI DEL DANNEGGIATO - LIMITI.*
L'art 1227 cod civ, se consente una riduzione del risarcimento del danno di fronte al concorso colposo del creditore ed esclude il risarcimento per quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, non implica l'affermazione di un Obbligo primario del danneggiato di avviare all'inerzia del responsabile, accollandogli iniziative, attivita e spese di un certo rilievo per limitare gli effetti dannosi o impedire l'aggravamento del danno determinato dall'illecita condotta altrui. (V 958'70, mass n 346413' 432'70, mass n 345410' 3817'69, mass n 344132).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)