Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 24/11/1969 (Rv. 344132 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ASSOGGETTAMENTO DEL DANNEGGIATO AD UN'ATTIVITA PIU ONEROSA DI QUELLA IMPOSTA DALLA DILIGENZA MEDIA - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ASSOGGETTAMENTO DEL DANNEGGIATO AD UN'ATTIVITA PIU ONEROSA DI QUELLA IMPOSTA DALLA DILIGENZA MEDIA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art 1227, comma secondo, cod civ, se e vero che il creditore o il danneggiato e tenuto a contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore e del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall'inadempimento o dal fatto illecito altrui, e altrettanto vero che non puo esigersi che, all'uopo, egli si assoggetti ad una attivita abnorme e piu onerosa di quel che comporti l'uso di una ordinaria diligenza. (Conf 2404-68 massima n 334777 V 67-69 massima n 337905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)