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Sez. 6, Sentenza n. 8398 del 25/06/1996 Ud. (dep. 12/09/1996) Rv. 205564 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Istigazione alla corruzione | Istigazione per un atto già compiuto - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205564-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Istigazione alla corruzione

Nell'istigazione alla corruzione impropria, l'offerta (o la semplice promessa) deve essere effettuata "per indurre" il pubblico ufficiale (o l'incaricato di un pubblico servizio) "a compiere" un atto conforme ai doveri dell'ufficio (o del servizio). Da ciò deriva che non è possibile ipotizzare una forma d'istigazione passiva per un atto che sia stato già compiuto, come si evince chiaramente dalla struttura letterale della disposizione dell'art. 322, primo comma cod. pen., nonché dal riferimento che la stessa fa alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 cod. pen. (corruzione impropria antecedente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)