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Sez. 6, Sentenza n. 1680 del 26/11/1998 Ud. (dep. 11/02/1999) Rv. 212718 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO | Promessa - Causa unica dell'atto amministrativo - necessità ai fini della sussistenza del nesso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212718-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO

In tema di corruzione, non v'è alcuna incompatibilità logica fra la sussistenza in capo ad un soggetto di un interesse privato ad un affare, e il ruolo dallo stesso rivestito di pubblico ufficiale corrotto (ad opera di altri cointeressati) nell'ambito della procedura amministrativa attinente alla relativa pratica. Invero, affinché, nella corruzione impropria antecedente ricorra il nesso penalmente rilevante fra la promessa corruttiva e l'attività amministrativa "contra legem", non è richiesto che la promessa si ponga come causa unica ed esclusiva di quell'attività, essendo all'uopo sufficiente che la promessa sia qualificata dalla finalizzazione a tale attività. Ciò, in quanto è la "motivazione" della promessa che integra il reato, e non la esclusiva dipendenza causale dell'attività (che, in sè, resta fuori della condotta criminosa) dalla promessa stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)