Sez. 3, Sentenza n. 5459 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258844 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Prevenzione incendi - Disciplina contemplata dal d.P.R. n. 547 del 1955 - Nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 2008 - Continuità normativa - Sussiste.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In materia di prevenzione infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa fra la fattispecie di omessa richiesta ai Vigili del Fuoco della visita preventiva di collaudo per le attività sottoposte a prevenzione incendi, originariamente contemplata dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (decreto poi abrogato ad opera del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), ed il reato attualmente previsto dal combinato disposto dell'art. 16 del D. Lgs. 8 agosto 2006, n. 139 richiamato dall'art. 46 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 per ribadirne la perdurante vigenza.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 36, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 37, DPR 26/05/1959 num. 689, Decreto Legisl. 08/03/2006 num. 139 art. 16, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)