Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 26/05/2011 Ud. (dep. 23/06/2011) Rv. 250973 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Sicurezza dei luoghi di lavoro - Aziende o lavorazioni con pericoli specifici di incendio - Apparecchi a fiamma libera e materiali incandescenti - Divieto d'uso - Fatto commesso dal lavoratore - Reato - Configurabilità.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
L'uso di apparecchi a fiamma libera e la manipolazione di materiali incandescenti, in violazione del divieto previsto dall'art. 63, comma primo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in relazione all'Allegato IV, punto 4.1.2. del predetto decreto, è sanzionato penalmente sia se commesso dal datore di lavoro che se commesso dal lavoratore. (In motivazione la Corte, nel ribadire la continuità normativa tra la previgente disciplina dettata in tema di luoghi di lavoro dal d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e il nuovo D.Lgs. n. 81 del 2008, ha precisato che il fondamento della punibilità del lavoratore si rinviene nell'art. 59 di tale ultimo decreto).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 34 com. 1 lett. B, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 392 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 59, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 63, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 68, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 304, Decreto Legisl. 03/08/2009 num. 106 art. 36, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)