Sez. L, Sentenza n. 2195 del 02/03/1991 (Rv. 471121 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere. | Nozione - Fattispecie relativa a lesioni riportate dal lavoratore in un diverbio con altro automobilista per motivi di traffico ed alla guida di un'auto di servizio.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - In genere.
L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non presuppone ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio una semplice correlazione cronologica o topografica o un collegamento meramente marginale fra attività lavorativa e sinistro, ma richiede che l'evento dipenda dal rischio specifico inerente ad un atto intrinseco a determinate prestazioni, o comunque strettamente connesso all'esecuzione di queste e al perseguimento delle relative finalità. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso l'indennizzabilità delle lesioni riportate dal lavoratore in un diverbio con un altro automobilista per motivi di traffico, mentre si trovava alla guida di un'autovettura di servizio).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)