Sez. L, Sentenza n. 7918 del 23/08/1997 (Rv. 507039 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Estremi - Fattispecie relativa a lavoratrice infortunatasi cadendo nei locali della portineria a fine turno di lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, per occasione di lavoro devono intendersi tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo, sia che esso dipenda da terzi, ovvero da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in tale ultimo caso, del cosiddetto "rischio elettivo". (In applicazione del suesposto principio la S.C. ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio occorso alla lavoratrice che, al termine del suo turno, indossando il cappotto, urtava accidentalmente contro la stufetta sita nei locali della portineria, cadendo e provocandosi lesioni).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)