Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 24/08/1978 (Rv. 393570 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO REPENTINO ED IMPREVEDIBILE DELLA STRADA DA PARTE DEL PEDONE - OMESSA OSSERVANZA DI UNA VELOCITA ADEGUATA ALLE CONCRETE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO DA PARTE DELL'AUTOMOBILISTA INVESTITORE - COLPA DI COSTUI - PERSISTENZA - RILEVANZA DELLA COLPA DEL PEDONE AI SOLI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO REPENTINO ED IMPREVEDIBILE DELLA STRADA DA PARTE DEL PEDONE - OMESSA OSSERVANZA DI UNA VELOCITA ADEGUATA ALLE CONCRETE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO DA PARTE DELL'AUTOMOBILISTA INVESTITORE - COLPA DI COSTUI - PERSISTENZA - RILEVANZA DELLA COLPA DEL PEDONE AI SOLI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.*
In tema di investimento di persona da parte di un autoveicolo, la repentinita ed imprevedibilita dell'attraversamento della strada, da parte del pedone non sono di per se sufficienti ad escludere la responsabilita del conducente, essendo a tal fine necessario che questi risulti essersi trovato nell'effettiva impossibilita di evitare l'incidente, nonostante l'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza e diligenza. Pertanto, il giudice del merito, il quale accerti che quel conducente non abbia tenuto una velocita adeguata alle concrete circostanze di tempo e di luogo, ovvero abbia mancato di prestare la dovuta attenzione alla strada, e riscontri l'incidenza causale di tale condotta sul verificarsi dell'evento, non puo escludere la responsabilita del conducente medesimo sulla sola base delle indicate circostanze, salvo il loro rilievo in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione del concorso di colpa del danneggiato. (V 2039/77, mass n 385762; (V 1422/76, mass n 380131).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)