Sez. 3, Sentenza n. 1422 del 21/04/1976 (Rv. 380131 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - ACCERTATO MOVIMENTO IMPREVEDIBILE ED ANORMALE DEL PEDONE - CONFIGURABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE - PRESUNZIONE DI COLPA DEL CONDUCENTE - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO - ACCERTATO MOVIMENTO IMPREVEDIBILE ED ANORMALE DEL PEDONE - CONFIGURABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
La responsabilita del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone, pur essendo presunta, puo essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalita del fatto, che non vi era alcuna reale possibilita di evitare, da parte sua, l'incidente. Questa situazione ricorre allorche il pedone compia un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilita ed anormalita di esso, di porre in atto la manovra che potrebbe impedirne l'investimento. Anche in tal caso, tuttavia, potrebbe sussistere la responsabilita del conducente se egli fosse incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalita sul sinistro. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso la responsabilita del conducente di un'autovettura che, costretto per l'incrocio con altro autoveicolo, a spostarsi tutto sulla destra, al limite del marciapiede, aveva urtato la gamba sinistra di un pedone che simultaneamente a tale manovra ed in modo improvviso era sceso dal marciapiede sulla carreggiata. La suprema Corte ha confermato questa statuizione, precisando l'inapplicabilita alla specie dell'art 102 cod strad, poiche questa norma impone un dato comportamento al conducente rispetto al pedone, soltanto quando questi si trovi gia sulla Sede stradale e non quando vi si immetta repentinamente). (Conf 438/74, mass n 368148; (Conf 2891/69, mass n 342718; (V 2163/74, mass n 370515).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)