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Sez. 1, Ordinanza n. 1201 del 20/06/1973 Cc. (dep. 08/02/1974) Rv. 126139 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI IN MATERIA DI ARMI - OBBLIGATORIETA DEL RITO DIRETTISSIMO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126139-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - REATI IN MATERIA DI ARMI - OBBLIGATORIETA DEL RITO DIRETTISSIMO - LIMITI.*

L'obbligatorieta del rito direttissimo per i reati in materia di armi previsti dalla legge 2 ottobre 1967, n 895, non va inteso nel senso che si deve continuare a procedere con il rito medesimo qualunque siano gli svolgimenti che il processo puo assumere allorche presenti situazioni tali da rendere inattuabile la prosecuzione del giudizio al dibattimento, ma va riferita al momento della introduzione del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)