Sez. 1, Sentenza n. 11347 del 16/06/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 140006 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - LEGGI (DISPOSIZIONI) SUL CONTROLLO DELLE ARMI - RISPETTO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - LEGGI (DISPOSIZIONI) SUL CONTROLLO DELLE ARMI - RISPETTO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI - INOSSERVANZA - IRRILEVANZA.*
Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi deve procedersi col rito previsto per il giudizio direttissimo anche se la presentazione dell'imputato all'udienza avvenga oltre il decimo giorno dall'arresto. (la Cassazione ha chiarito che l'art 2 della legge n 497 del 1974 prescrive per i detti reati l'adozione del giudizio direttissimo in deroga all'art 502, primo comma del codice di procedura penale, salvo per quanto attiene al requisito della non necessita di speciali indagine e che l'art 35 della legge n 110 del 1975, rendendo obbligatorio per gli stessi reati il giudizio direttissimo, svincola questo dalla sussistenza dei presupposti previsti dal predetto articolo del codice di procedura per l'instaurazione del rito direttissimo tipico ed ha enunciato il principio in massima esposto). (V mass n 139355; (V mass n 137948; (V mass n 137947; (V mass n 137600; (V mass n 134484; (V mass n 133492; (V mass n 133491; (V mass n 126139; (V mass n 125151; (V mass n 124810; (V mass n 124688; (V mass n 121038; (V mass n 120893).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)