Sez. 3, Sentenza n. 5111 del 03/03/2011 (Rv. 616974 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Presupposti per l'applicabilità della disciplina sull'assicurazione della r.c.a. - Sinistro avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate - Nozione - Aree "non soggette a pubblico passaggio" ex art. 145 codice della strada - Inclusione - Condizioni - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell'obbligo di precedenza, tali aeree siano qualificabili come "non soggette a pubblico transito", ai sensi dell'art. 145, comma quinto, codice della strada, alla luce della diversità degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla circolazione e, dall'altro, quelle relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 145 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)