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Sez. 3, Ordinanza n. 17279 del 23/07/2009 (Rv. 610568 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Sinistro verificatosi in area privata - Applicabilità - Condizioni - Apertura dell'area ad un numero indeterminato di persone - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie relativa a incidente avvenuto in un parcheggio di ipermercato.
Stato
decisa il 2009-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610568-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE

L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato - ancorché sia di proprietà privata, sia inclusa per intero in uno stabile di proprietà privata (nella specie, al piano interrato dell'edificio ove aveva sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso) - è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi. Pertanto, la circolazione automobilistica all'interno della suddetta area è soggetta sia alla norma dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria, di cui alla legge n. 990 del 1969 (e successive modif. ed integr.), la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone. (Principio affermato con riguardo all'azione di regresso esperita ex art. 29 della citata legge n. 990 del 1969 dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per il recupero, a carico del proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa, dell'indennizzo corrisposto al danneggiato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)