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Sez. 1, Sentenza n. 10619 del 27/11/2017 Cc. (dep. 08/03/2018) Rv. 272310 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo ex art. 41-bis ord. pen. - Internato in casa di lavoro - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272310-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il regime penitenziario previsto dall'art. 41-bis ord. pen. è applicabile anche agli internati cui sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva, potendo ricorrere, nei confronti di costoro, le medesime esigenze tutelate con la sottoposizione a regime differenziato dei detenuti in esecuzione di una pena. (Fattispecie relativa ad internato in casa di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)