Sez. 1, Sentenza n. 27119 del 28/04/2026 Cc. (dep. 17/07/2026) Rv. 290284-01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Assegnazione ad una casa di lavoro ex art. 216 cod. pen. - Inabilità al lavoro dell’internato - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di misure di sicurezza personali, l'inabilità, anche permanente, dell'internato allo svolgimento di attività lavorativa non è di per sé incompatibile con l'assegnazione ad una casa di lavoro, o con la proroga di detta assegnazione, ma rileva ai fini della conformazione del programma trattamentale del predetto e della sua eventuale esclusione dal compimento di determinate attività. (In motivazione, la Corte ha precisato che il lavoro oggetto della misura non si traduce in una prestazione lavorativa ordinaria, ma è parte di un più ampio percorso di
osservazione, controllo e trattamento, da modulare in relazione alle condizioni personali e sanitarie dell'interessato). (Vedi: Sez. 2, n. 2360 del 1973, Rv. 126475-01).
Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 217 CORTE COST., Cod. Pen. art. 218 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)