Sez. 3, Sentenza n. 12118 del 23/05/2006 (Rv. 591068 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - OGGETTO - ATTI CON FORZA DI LEGGE - REGOLAMENTI - IN GENERE | Art. 45 d.p.r. n. 221 del 1950 - Sindacato di legittimità costituzionale - Esclusione- Fondamento - Giudizio di legittimità - Oggetto - Competenza del giudice amministrativo od ordinario - Configurabilità.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - OGGETTO - ATTI CON FORZA DI LEGGE - REGOLAMENTI - IN GENERE
Il giudizio di legittimita costituzionale può avere per oggetto, ai sensi dell'art. 134 Cost., soltanto le norme contenute nelle leggi o negli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Ne consegue che è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 d.P.R. n. 221 del 1950 in tema di giudizio disciplinare avanti agli ordini delle professioni sanitarie, trattandosi di norma di fonte secondaria, come tale impugnabile per eventuale inosservanza dei limiti in cui deve mantenersi l'attività regolamentare avanti agli organi della giustizia amministrativa ovvero, trattandosi di lesione di diritti soggettivi, della giustizia ordinaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 13/09/1946 num. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)