Sez. U, Sentenza n. 1440 del 22/04/1976 (Rv. 380158 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - OGGETTO - ATTI CON FORZA DI LEGGI - REGOLAMENTI - IN GENERE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - POTERE - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO OD ORDINARIO - FATTISPECIE (PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE).*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - OGGETTO - ATTI CON FORZA DI LEGGI - REGOLAMENTI - IN GENERE - ESCLUSIONE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - POTERE - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO OD ORDINARIO - FATTISPECIE (PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE).*
Il giudizio di legittimita costituzionale puo avere per oggetto soltanto le norme contenute nelle leggi o negli Atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni: ne rimangono quindi esclusi i regolamenti, per i quali sussiste la sola possibilita del giudizio di illegittimita per l'eventuale inosservanza dei limiti nei quali deve mantenersi l'attivita regolamentare, giudizio che spetta agli organi della giustizia amministrativa ovvero al giudice ordinario nell'ipotesi in cui l'illegittimita del regolamento abbia determinato la lesione di un diritto soggettivo. (nella specie, era stata denunziata l'illegittimita costituzionale degli artt 39 e 45 del DPR 5 aprile 1950, n 221, che aveva approvato il regolamento per l'esecuzione del DL 13 settembre 1946, n 233, contenente le Disposizioni sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'Esercizio delle professioni stesse).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 45, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)