Sez. 2, Sentenza n. 2415 del 26/06/1976 (Rv. 381196 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - NOZIONE - FATTISPECIE (AZIONE NEGATORIA DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO; DECLARATORIA DELLA LIBERTA DEL FONDO E RINVIO DELLA DECISIONE SULLA DOMANDA DI INIBITORIA DEL PASSAGGIO E SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE).*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - NOZIONE - FATTISPECIE (AZIONE NEGATORIA DI UNA SERVITU DI PASSAGGIO; DECLARATORIA DELLA LIBERTA DEL FONDO E RINVIO DELLA DECISIONE SULLA DOMANDA DI INIBITORIA DEL PASSAGGIO E SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE).*
E sentenza non definitiva, ed e - percio - suscettibile di impugnazione differita, quella che, in relazione ad un'unica domanda, decida solo alcuna delle questioni ad essa inerenti, ovvero che, in relazione a piu domande, ne decida soltanto alcune, salvo che il giudice disponga la separazione delle cause con provvedimento espresso od implicito. (nella vicenda di specie, la suprema Corte ha ritenuto sentenza non definitiva quella con la quale il giudice di merito, adito in Azione negatoria di una servitu di passaggio, dichiarava soltanto la liberta del fondo, rinviando a successiva sentenza la pronuncia sulla domanda di inibitoria del passaggio, pure formulata dall'attore, e su quella riconvenzionale di Costituzione di servitu coattiva, proposta dal convenuto). (V 3539/74, mass n 372052).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)