Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 11/11/1974 (Rv. 372052 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - NOZIONE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'IMPUGNAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - NOZIONE - CONSEGUENZE IN ORDINE ALL'IMPUGNAZIONE.*
Costituisce sentenza non definitiva, ed e suscettibile di impugnazione differita, quella che, in caso di pluralita di domande o di pluralita di questioni riferibili alla stessa domanda, non esaurisce la materia controversa, limitando la decisione ad una delle domande o delle questioni trattate e disponendo un'ulteriore istruzione rispetto alle altre domande o alle altre questioni. Soltanto nell'ipotesi in cui il giudice, avvalendosi della facolta di cui agli artt 103 e 104 cod proc civ, disponga, sia pure con un provvedimento non formale, la separazione della causa, che decide nel merito, dalle altre domande, per le quali ordina la prosecuzione dell'istruttoria, egli decide in modo definitivo sulla domanda separata, e la sentenza che pronuncia, essendo solo per questo definitiva, non e suscettibile di impugnazione differita. (V 715'72, mass n 356839).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)