Sez. 1, Sentenza n. 13672 del 19/12/1991 (Rv. 475101 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni | Libro giornale - Incassi di tipo omogeneo - Notizia successiva cumulativa e contestuale - Annotazione - Obbligo - Nascita - Momento - Adempimento - Modalità- Inosservanza - Conseguenze - Redditi di impresa - Accertamento in rettifica ex art. 39 secondo comma lett. d del D.P.R. n. 600 del 1973 - Legittimità.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni
L'obbligo dell'annotazione nel libro giornale (artt. 2215 e 2216 cod. civ.), con riguardo ad incassi di tipo omogeneo di cui l'imprenditore abbia "a posteriori" notizia cumulativa e contestuale (nella specie, incassi relativi alla gestione di ippodromo, comunicati periodicamente dall'UNIRE in esito al calcolo di percentuali sulle scommesse), insorge nel giorno di tale notizia, e può anche essere soddisfatto mediante registrazioni di sintesi, purché esse contengano indicazioni idonee alla ricostruzione delle operazioni imprenditoriali implicanti detti incassi. Quell'obbligo, pertanto, resta inosservato in presenza di una registrazione meramente riepilogativa degli indicati ricavi sulla base di totali mensili o settimanali (con la conseguenziale rilevanza di tale inosservanza al fine di legittimare l'accertamento in rettifica dei redditi d'impresa, secondo le previsioni dell'art. 39 secondo comma lett. d del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2215, Cod. Civ. art. 2216, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)