Sez. 1, Sentenza n. 1511 del 11/02/2000 (Rv. 533721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Scritture ausiliarie relative ai reali movimenti di beni per la rivendita nell'anno - Tenuta - Omissione - Accertamento induttivo del reddito d'impresa ex secondo comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/73 - Legittimità - Fondamento - Osservanza del dovere di tenuta di scritture analitiche ausiliarie - Registrazione di sintesi del libro degli inventari - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in assenza delle scritture ausiliarie sui reali movimenti di beni per la rivendita nell'anno, comprovanti costi e prezzi di vendita delle merci, l'ufficio può procedere ad accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell'art. 2729 cod. civ. e a fatti noti all'ufficio, come i ricarichi medi per categorie omogenee di merci vendute nell'anno, restando escluso che possa ritenersi sufficiente, al fine di ritenere osservato il dovere di tenuta di scritture analitiche ausiliarie, la registrazione di sintesi del libro degli inventari.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)