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Sez. 4, Sentenza n. 6026 del 26/02/1982 Ud. (dep. 22/06/1982) Rv. 154292 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154292-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di reato colposo il comportamento del lavoratore, che non collabori per negligenza o imperizia alla tutela della propria incolumità o non mantenga un atteggiamento di attenzione o di prudenza, integra, in caso di incidente, una eventuale causa concorrente nella responsabilità del datore di lavoro. (Conf mass n 145851; (Conf mass n 152676 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)