Sez. 4, Sentenza n. 6026 del 26/02/1982 Ud. (dep. 22/06/1982) Rv. 154292 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - COLPA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di reato colposo il comportamento del lavoratore, che non collabori per negligenza o imperizia alla tutela della propria incolumità o non mantenga un atteggiamento di attenzione o di prudenza, integra, in caso di incidente, una eventuale causa concorrente nella responsabilità del datore di lavoro. (Conf mass n 145851; (Conf mass n 152676 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)