Sez. 4, Sentenza n. 8494 del 05/12/1983 Ud. (dep. 12/10/1984) Rv. 166073 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DELLO IMPRENDITORE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI NON DI COMPETENZA DEL LAVORATORE E NON AFFIDATEGLI - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ - LIMITI - CONDOTTA DEL LAVORATORE ANOMALA O INOSSERVANTE DI PRECISI ORDINI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA - RESPONSABILITÀ DELLO IMPRENDITORE - ESPLETAMENTO DI MANSIONI NON DI COMPETENZA DEL LAVORATORE E NON AFFIDATEGLI - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ - LIMITI - CONDOTTA DEL LAVORATORE ANOMALA O INOSSERVANTE DI PRECISI ORDINI.*
La responsabilità dell'imprenditore per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche non è esclusa se al momento dell'infortunio il lavoratore stesso svolgendo mansioni non di sua Competenza e non affidategli, sia perché la sfera di tutela delle condizioni in cui la concreta attività del dipendente si esplicano non è circoscritta all'usuale attività ma si estende ad ogni tipo di lavoro, sia perché la responsabilità "de qua" può essere esclusa soltanto in caso di condotta del lavoratore del tutto anormale, esorbitante dal processo lavorativo, oppure in aperto dispregio di precise direttive antinfortunistiche impartite. (V mass n 154404; (V mass n 154292, sulla Rilevanza della colpa del lavoratore; (Conf mass n 149948; (Conf mass n 154868, sulla limitazione della responsabilità dello imprenditore in caso di condotta del lavoratore anomala o inosservante di precisi ordini).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 10, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)