Sez. 3, Sentenza n. 6048 del 12/03/2010 (Rv. 612230 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERSONA DESTINATARIA - IN GENERE | Depositante - Prova della proprietà della cosa depositata - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Perdita imputabile al depositario - Obbligazione sostitutiva di restituzione dell'equivalente - Soggetto attivo - Depositante - Configurabilità.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERSONA DESTINATARIA - IN GENERE
Nel contratto di deposito, soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione è il depositante, non potendo il depositario esigere la prova della proprietà della cosa depositata; egli, pertanto, è anche soggetto attivo dell'obbligazione sostitutiva di restituzione dell'equivalente pecuniario della cosa depositata, che grava sul depositario in caso di perdita a lui imputabile, non potendo il depositario esimersi dall'adempiere eccependo la mancanza del titolo di proprietà in capo al depositante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1777
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)