Sez. 3, Sentenza n. 783 del 18/03/1971 (Rv. 350610 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - PERSONA CUI DEVE ESSERE RESTITUITA LA COSA - PROVA DELLA PROPRIETA DELLA COSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE DELL'EQUIVALENTE DELLA COSA PERDUTA - IRRILEVANZA - DEPOSITO IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - SPETTANZA AL DEPOSITANTE - SPETTANZA AL PROPRIETARIO DELLA COSA - ESCLUSIONE.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN ALBERGO - RESTITUZIONE DELLA COSA - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - PERSONA CUI DEVE ESSERE RESTITUITA LA COSA - PROVA DELLA PROPRIETA DELLA COSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE DELL'EQUIVALENTE DELLA COSA PERDUTA - IRRILEVANZA - DEPOSITO IN ALBERGO - RESPONSABILITA DELL'ALBERGATORE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE - SPETTANZA AL DEPOSITANTE - SPETTANZA AL PROPRIETARIO DELLA COSA - ESCLUSIONE.*
Soggetto attivo dell'obbligazione di restituzione insita nel contratto di deposito e il depositante, senza che il depositario possa esigere la prova della proprieta della cosa depositata. Altrettanto non puo non riconoscersi anche per l'obbligazione sostitutiva avente ad oggetto l'equivalente pecuniario della cosa depositata, che incombe al depositario nel caso di perdita a lui imputabile e che, discendendo ugualmente dal contratto, egli non puo esimersi dall'adempiere eccependo che la cosa non era di proprieta dell'altro contraente. Per quanto concerne l'obbligazione dell'albergatore nel deposito improprio, di cui all'art 1784 cod civ, deve ammettersi che, ricollegandosi la responsabilita di detto soggetto all'obbligazione di custodia indiretta da lui assunta col contratto d'albergo, legittimato a farla valere e l'altro soggetto del rapporto, a prescindere dalla proprieta delle cose immesse nell'albergo, e non gia il proprietario delle cose medesime estraneo al contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1784, Cod. Civ. art. 1777
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)