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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21006 del 08/09/2017 (Rv. 645481 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Contratto di cessione di credito – Successiva sottoposizione del cedente ad amministrazione straordinaria - Azione del cessionario per l'accertamento della titolarità del credito ceduto – Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645481-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

In tema di cessione di crediti, l’azione del cessionario, volta all'accertamento della titolarità del credito, nei confronti del cedente sottoposto ad amministrazione straordinaria deve essere proposta, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, dinanzi al tribunale che ha dichiarato l’insolvenza, al quale, al fine di assicurare la “par condicio creditorum”, è demandata la competenza funzionale a conoscere non soltanto delle controversie che derivano dalla procedura, ma altresì di quelle destinate ad incidervi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 13, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)