Sez. 1, Ordinanza n. 16183 del 21/12/2001 (Rv. 551328 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Locazione di immobile ad uso alberghiero - Richiesta di scioglimento dal contratto ex art. 81 legge fall. - Competenza del tribunale fallimentare - Sussistenza - Competenza funzionale del tribunale ordinario ex artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Devono ritenersi devolute alla competenza assoluta ed inderogabile del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., non soltanto le controversie che traggano origine e fondamento dal fallimento - con eccezione delle azioni reali immobiliari -, ma anche quelle destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, e tali pertanto, da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la "par condicio creditorum" (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così escluso che, a seguito di una domanda di scioglimento da un contratto di locazione alberghiera ex art. 81 legge fall., la competenza a conoscere della vicenda processuale così instaurata potesse spettare al tribunale ordinario ai sensi degli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 81, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)