diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 524 del 02/03/1971 (Rv. 350203 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - TRASFERIMENTO DIRITTI REALI - TASSA PROPORZIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FACOLTA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INFERIORITA DEL PREZZO AL VALORE VENALE DEL BENE TRASFERITO - ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE - FACOLTA DEL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350203-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - TRASFERIMENTO DIRITTI REALI - TASSA PROPORZIONALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FACOLTA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - INFERIORITA DEL PREZZO AL VALORE VENALE DEL BENE TRASFERITO - ACCERTAMENTO DEL VALORE VENALE - FACOLTA DEL CONTRIBUENTE - ESCLUSIONE.*

E principio generale che nei contratti di trasferimento, a titolo oneroso, di un bene, la tassa di registro e commisurata a quelle delle due controprestazioni negoziali che risulti di maggiore entita, al prezzo o al valore del bene trasferito. Questi due termini dell'alternativa dovrebbero essere sempre tra loro eguali in quanto il primo (prezzo) costituisce economicamente la espressione monetaria del secondo ma tale eguaglianza di solito non si riscontra nelle dichiarazioni negozialì prevalentemente perche i contraenti, al fine di evadere parte della tassa, indicano un corrispettivo inferiore a quello pattuitò a volte perche detto corrispettivo, per componenti soggettive dell'uno o dell'altro contraente, e pattuito realmente in misura maggiore o minore del valore reale del bene trasferito. Di qui la facolta dell' amministrazione finanziaria dello stato di accertare il valore venale in comune commercio del bene trasferito onde rapportare ad esso, se superiore al prezzo dichiarato, la tassa da percepire. Analoga facolta non e concessa, invece, al contribuente per l'ipotesi che il prezzo sia inferiore al valore venale perche dovendo la tassa di registro incidere sempre sulla controprestazione di maggiore entita, concretante effettivo trasferimento di ricchezza dall'una alla altra parte, essa, andrebbe parimenti commisurata al maggior prezzo e non al minor valore del bene trasferito.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)