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Sez. 1, Sentenza n. 2572 del 27/07/1972 (Rv. 360096 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE TASSABILE - RIFERIMENTO AL PREZZO OD AL VALORE REALE - RISPETTIVE CONDIZIONI - SISTEMA TABELLARE DEI FONDI RUSTICI - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360096-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE TASSABILE - RIFERIMENTO AL PREZZO OD AL VALORE REALE - RISPETTIVE CONDIZIONI - SISTEMA TABELLARE DEI FONDI RUSTICI - LIMITI DI APPLICABILITA.*

Per l'art 43 della legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269), nei trasferimenti a titolo oneroso di diritti reali l'imposta e calcolata in ragione dei prezzi convenuti fra le parti se essi siano superiori al valore effettivo del bene. Se, invece, il valore reale risulti maggiore del prezzo pattuito, l'imposta va ragguagliata al valore, che, per l'art 16 del RD 7 agosto 1936, n 1639, si ricava tenendo presenti i prezzi di mercato. Con le leggi 20 ottobre 1954, n 1044, e 27 maggio 1959, n 355, per i trasferimenti di fondi rustici si sostitui al sistema elastico di riferimento al mercato un sistema automatico di accertamento del valore, derivante dall'applicazione di speciali tabelle. Deriva tuttavia dall'art 43 della legge di registro che all'accertamento del maggior valore si deve ricorrere solo se il prezzo convenuto dalle parti risulti inferiore al valore effettivo, mentre se il prezzo stesso e superiore al valore, l'imposta si applica sul prezzo, senza ricorrere alle tabelle. (V 734'71, mass n 350539; 524'71, mass nn 350203, 350205).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1, Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3, Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)