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Sez. 3, Sentenza n. 11292 del 13/02/2002 Cc. (dep. 20/03/2002) Rv. 221438 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Immobili sottoposti a vincoli storico-artistici o paesaggistico-ambientali - Interventi sottoposti a regime della denuncia di inizio attività - Nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221438-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In materia urbanistica, anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico in materia edilizia) gli interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che riguardino immobili sottoposti a vincoli storici-artistici o paesaggistico-ambientali sono subordinati al preventivo rilascio del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, ed allorché esulino dalla manutenzione straordinaria richiedono comunque anche il rilascio preventivo del permesso di costruire. Nè tale ricostruzione è mutata dalle disposizioni della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo) che all'art. 1, comma 6, ha ampliato il regime della denuncia di inizio attività anche alle ristrutturazioni edilizie, ma solo se specificamente disciplinate da piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/2001 num. 443 art. 1 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)