diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 30144 del 20/06/2002 Ud. (dep. 29/08/2002) Rv. 222258 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Interventi in zone sottoposte a vincolo - Realizzabili con la semplice denuncia di inizio attività - Autorizzazione paesistica - Necessità - Assenza - Reato di cui all'art. 163 del D. L.vo n. 490 del 1999 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222258-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In materia paesaggistica, gli interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che vengono realizzati in zone sottoposte a vincoli storico-artistici o paesaggistico-ambientali sono subordinati al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, anche a seguito delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico in materia edilizia, e nella legge 21 dicembre 2001 n. 443, cd. legge obiettivo, che all'art. 1 ha ampliato il regime della denuncia di inizio attività agli interventi edilizi minori. Ne consegue che l'effettuazione di tali interventi in rigetto di autorizzazione integra il reato prima previsto dall'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/12/2001 num. 443 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)