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Sez. L, Sentenza n. 1771 del 07/03/1990 (Rv. 465695 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI - SUSSISTENZA - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA DI DETTO ENTE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465695-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE - IN GENERE ENTI GESTORI DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI - SUSSISTENZA - ESTENSIONE ALL'ENTE FINANZIATORE - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA IMPROPRIA DI DETTO ENTE - INAMMISSIBILITÀ.*

Gli enti gestori di attività di formazione professionale sono i soli tenuti all'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti dei propri dipendenti, senza che tale diretta responsabilità possa estendersi all'ente finanziatore, il quale, di conseguenza, non può essere chiamato in garanzia impropria, tenuto conto dell'assoluta eterogeneità dell'anzidetta obbligazione (di natura contrattuale) rispetto a quella di finanziamento (nascente ex lege), dell'assenza fra esse di qualsiasi collegamento, sia pure indiretto, e dell'impossibilità, peraltro, di configurare in proposito una responsabilità solidale dei soggetti. (Conf 6782/87, mass n 454987; (Conf 7358/86, mass n 449414).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 26/06/1965 num. 717 art. 20, Legge 06/10/1971 num. 853 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)