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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11636 del 10/07/2012 (Rv. 623184 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Corsi di formazione professionale finanziati dalle Regioni - Personale operante nell'ente di formazione - Inquadramento giuridico del rapporto di lavoro - Regione che finanzia i corsi - Estraneità al rapporto di lavoro - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623184-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In tema di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione, il personale docente e non docente ivi operante è assunto ed è gestito e retribuito dall'ente di formazione, secondo i principi stabiliti dalla disciplina regionale, mentre nessun rapporto diretto intercorre con l'assessorato regionale, che assolve unicamente a compiti di promozione, coordinamento, vigilanza e finanziamento dei corsi medesimi. Ne consegue che la Regione non assume una garanzia diretta per l'adempimento da parte dell'ente di formazione delle obbligazioni, retributive, inerenti il rapporto di lavoro, potendosi configurare esclusivamente una ipotesi di garanzia impropria da parte della Regione nei confronti dell'ente medesimo, ove il finanziamento non sia stato erogato.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 25 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)