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Sez. 5, Sentenza n. 46193 del 26/10/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 230457 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - prova documentale | Verbale di atti processuali formati al di fuori del procedimento - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230457-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - documenti - prova documentale

In tema di prova documentale, può essere acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. anche il verbale di un atto processuale quando questo sia stato formato al di fuori del procedimento nel quale poi si intenda acquisirlo ed afferisca al fatto oggetto di conoscenza giudiziale. Ne consegue che possono ritenersi documenti acquisibili il verbale di una deposizione testimoniale, il processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria, la sentenza non irrevocabile, l'ordinanza di custodia cautelare, le ordinanza di convalida dell'arresto o del fermo; pur se con l'avvertenza che da tali atti non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti ma possono ricavarsi elementi di giudizio - solo relativi ai fatti documentali in essi rappresentati- che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare anche in senso favorevole all'imputato e comunque nell'ottica del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità. (Da queste premesse, è stato ritenuto che legittimamente, nell'ambito di un procedimento per diffamazione, il giudice aveva consentita l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria, nell'ambito di diverso procedimento, quale prova del fatto che detto soggetto aveva ricostruito in determinati termini l'accaduto ed a prescindere dall'esito finale del processo nel cui ambito dette dichiarazioni erano state rese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)