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Sez. L, Sentenza n. 4466 del 07/07/1981 (Rv. 415173 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONFERIMENTO DELLO INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DI UN GIORNALE O DI UNA RIVISTA PERIODICA - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI, I COLLABORATORI FISSI ED I PUBBLICISTI - INAPPLICABILITA - LIMITI - DIRETTORE RESPONSABILE - DIRETTORE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415173-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONFERIMENTO DELLO INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DI UN GIORNALE O DI UNA RIVISTA PERIODICA - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO GIORNALISTICO PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI, I COLLABORATORI FISSI ED I PUBBLICISTI - INAPPLICABILITA - LIMITI - DIRETTORE RESPONSABILE - DIRETTORE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DISTINZIONE.*

Il conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un giornale o di una rivista periodica, ai sensi dell'art 3 della legge 8 febbraio 1948 n 47, non comporta di per se l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, essendo a tal fine necessario che, in capo alla stessa persona chiamata ad assolvere questa funzione di carattere pubblicistico - consistente nell'adempimento dello Obbligo di controllo del contenuto delle pubblicazioni a salvaguardia di interessi etici della collettivita, protetti dallo stato - si cumulino altri e diversi compiti svolti in guisa tale da dimostrare lo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, per porre a servizio di questa l'energia lavorativa con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione. E, pertanto, da escludere che il detto conferimento obblighi il proprietario del giornale o della rivista a praticare, nei confronti dell'incaricato, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per i giornalisti professionisti, i collaboratori fissi ed i pubblicisti, qualora non si accompagni altresi alla attribuzione di compiti tipici di questi lavoratori, tenuto anche conto del fatto che la posizione del direttore responsabile, individuata come sopra, va distinta da quella del 'direttorè, previsto come tale da detto contratto, cui compete di impartire ai redattori istruzioni per lo svolgimento del loro lavoro, stabilire le mansioni di costoro, assicurare il buon andamento del servizio e proporre assunzioni o licenziamenti per motivi tecnico-professionali, nonche da quella del direttore amministrativo, la cui attivita e diretta esclusivamente alla gestione amministrativa dell'azienda ed il cui rapporto di lavoro e regolato da un contratto collettivo diverso da quello suddetto. (V 27/75, mass n 373142).*

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)