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Sez. U, Sentenza n. 27 del 08/01/1975 (Rv. 373142 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - CONTENUTO NECESSARIO - DESIGNAZIONE A DIRETTORE DI UN PERIODICO DELL'ENTE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373142-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE - ATTO DI NOMINA - CONTENUTO NECESSARIO - DESIGNAZIONE A DIRETTORE DI UN PERIODICO DELL'ENTE - INSUFFICIENZA.*

L'atto formale di nomina, necessario per la Costituzione di un rapporto di pubblico impiego fra un soggetto ed un ente pubblico minore, pur potendo essere costituito da un qualsiasi atto scritto, anche se non diretto espressamente a tale fine, deve, tuttavia, esprimere l'effettiva volonta dell'ente di dar vita al predetto rapporto e, cioe, di utilizzare in modo continuativo la prestazione d'opera di un determinato soggetto, inserendolo nella propria organizzazione burocratica. Deve, quindi, escludersi che la designazione di un soggetto quale direttore responsabile di un giornale o di una pubblicazione periodica edita da un ente pubblico (nella specie: l' opera nazionale orfani di guerra) abbia l'univoca portata di un atto formale di nomina costitutivo di un rapporto di pubblico impiego, in quanto, a norma della legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n 47, il conferimento dell'incarico di direttore di un giornale non presuppone necessariamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il proprietario del giornale ed il destinatario di tale incarico, il quale, pertanto, ben potrebbe essere, attribuito dall'ente pubblico nell'ambito di un rapporto di natura onorifica e gratuita, ovvero di un rapporto di impiego privatistico.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)