Sez. 3, Sentenza n. 2994 del 07/02/1983 Ud. (dep. 12/04/1983) Rv. 158327 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - COLLOCAZIONE DI VETRATA A CHIUSURA DI UN TERRAZZO - REALIZZAZIONE DI OPERA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI PERTINENZA - ESCLUSIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - COLLOCAZIONE DI VETRATA A CHIUSURA DI UN TERRAZZO - REALIZZAZIONE DI OPERA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI PERTINENZA - ESCLUSIONE - COSTRUZIONE ABUSIVA - SUSSISTENZA.*
La collocazione di una vetrata a chiusura di un terrazzo crea un vano autonomo ed integra gli estremi del reato di costruzione abusiva. Tale opera infatti non rientra né tra quelle di manutenzione straordinaria, regolata dall'art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457, che mai possono consistere nella esecuzione di manufatti idonei ad alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, né tra le "pertinenze", assoggettate dall'art. 7 d.l. 20 novembre 1981 n. 633 ad autorizzazione gratuita, che consistono nella realizzazione di un vano accessorio o a servizio di un'abitazione e non di un ambiente nuovo. (Conf mass n 152404 sulla prima parte; (contra mass n 148825).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Decreto Legge 20/11/1981 num. 633 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)