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Sez. 3, Sentenza n. 1971 del 03/12/1984 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168045 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE - LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 - REQUISITI PER L'APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168045-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE - LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94 - REQUISITI PER L'APPLICABILITÀ.*

Per l'applicazione della legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di opere edilizie soggette ad autorizzazione, occorre che siano rispettati i volumi, le superfici e la destinazione dell'edificio, sicché qualsiasi opera che violi uno di questi elementi rappresenta violazione della legge urbanistica 28 gennaio 1977, n. 10 e ricade sotto le sanzioni in essa previste. (nella specie l'imputato aveva aperto due finestre ed una porta in un locale adibito a magazzino, allo scopo di trasformarlo in studio professionale). (V mass n 158327).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)