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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36140 del 12/12/2022 (Rv. 666256 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO | Invenzione del dipendente - Distinzione fra invenzione di servizio e invenzione di azienda - Regime di cui al R.d. n. 1127 del 1939 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666256-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO

In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda – nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile – risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.

Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23, Cod. Civ. art. 2590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)